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D.L. 04/11/2002 n. 245
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.".
- Per il testo dell'art. 5 della Legge n. 225 del 1992, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 4.
1. Per i soggetti che alle date del ((29 e 31 ottobre 2002, nonchè 8 novembre 2002, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni)) e nei territori individuati nei decreti del Presidente Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni diemergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, ((sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento)) di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonchè ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. ((Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo vigente dell'art. 9, comma 2 della Legge 27 luglio 2000, n. 212: (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente): "2. Con proprio Decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 138, commi 8, 9 e 10 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388: "8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5 della citata Legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.
9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendoconto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonchè autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio Decreto, può sospendere temporaneamente l'applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di leva recate da norme di Legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi. ((1. Agli oneri connessi all'articolo 4, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro per l'anno 2003, nonchè alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente Decreto si provvede, per l'anno 2002, nella misura massima di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi in oggetto, rispettivamente, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, pubblicati rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, nonchè in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse del Fondo della protezione civile, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla tabella "C" della Legge finanziaria.)) Riferimenti normativi: - Il De- creto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 3 luglio 1991, n. 195, reca: "Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.".
Art. 6.
1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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